Conferenza Francescana Internazionale dei Fratelli e delle Sorelle del Terz’Ordine Regolare · CFI-TOR
CHI SIAMO
STATUTI della Conferenza
EDIZIONE
Conferenza Francescana Internazionale degli Istituti e Monasteri dei Frati e delle Suore del Terzo Ordine Regolare di San Francesco
“I frati e le suore, ovunque sono e si troveranno si mostrino familiari tra loro. E ciascuno manifesti con fiducia all’altro le proprie necessità, poiché se la madre nutre e ama il suo figlio carnale, con quanto più affetto uno deve amare e nutrire il suo fratello e la sua sorella spirituale?”
RB, 6,8-11 (FF 91)
cfr. Reg.TOR 7,23
cfr. 1 Ts 2,7
INTRODUZIONE
La Conferenza Internazionale degli Istituti e Monasteri dei Frati e delle Suore del Terz’Ordine
Regolare di S. Francesco è sorta nello spirito del Concilio Vaticano II che sollecita tutte le famiglie religiose al rinnovamento e all’aggiornamento facendo ritorno allo spirito originario della loro fondazione (cfr. PC.2).
I membri di numerosi istituti e monasteri del Terz’Ordine Regolare di S. Francesco sparsi nel mondo, percepirono la necessità di rinnovare la loro Regola per meglio rispondere ai bisogni del nostro tempo. Gli scritti di San Francesco costituirono la fonte principale da cui attinsero gli elementi più idonei a perseguire lo scopo.
Alcune rappresentanti di molti istituti e monasteri femminili del Terz’Ordine Regolare di S. Francesco, si riunirono in Assisi nel 1976 per elaborare un progetto di Regola, tenendo presenti progetti redatti precedentemente in diversi paesi del mondo. Questa iniziativa si ripeté nel 1979 con una più numerosa partecipazione. In questo incontro fu eletto l’Organismo Francescano Internazionale.
In seguito il movimento andò via via sviluppandosi. Nel marzo del 1982 si tenne a Roma una Assemblea Generale, composta da circa due cento Moderatori(e) supremi degli istituti e monasteri
del Terz’Ordine Regolare di San Francesco. In essa fu approvato, quasi all’unanimità, il progetto di una nuova redazione della Regola. Questa Regola fu presentata a Sua Santità il Papa Giovanni Paolo II, il quale l’approvò e la promulgò l’8 dicembre 1982 con il breve: Franciscanum vitae
propositum.
Per continuare sulla linea di collaborazione stabilitasi intorno al progetto di Regola, in modo sempre più efficace, i membri presenti all’Assemblea Generale del Marzo 1982, auspicarono di istituire per questo un organismo permanente, una Conferenza Francescana Internazionale, incaricata anche di rappresentare gli istituti e monasteri del Terz’Ordine Regolare di San Francesco nella Chiesa, nella famiglia francescana e nel mondo.
La Conferenza Francescana Internazionale -TOR è canonicamente eretta e riconosciuta dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica (CICLSAL) il 6 maggio 1989 Prot.Sp.R.648/86). La Conferenza Francescana Internazionale viene regolata dai presenti Statuti.
Capitolo I · Norme Generali
Il nome dell’organizzazione è: la Conferenza Francescana Internazionale degli Istituti e Monasteri dei Frati e delle Suore del Terz’Ordine Regolare di San Francesco (detta: Conferenza Francescana Internazionale: CFI-TOR).
La CFI-TOR ha la sua sede a Roma.
La CFI-TOR è stata fondata dai rappresentanti di 135 istituti e monasteri del Terz’Ordine Regolare di San Francesco durante l’Assemblea Generale costituente, che si è tenuta in Assisi dal 19 al 26 ottobre 1985.
Ogni Istituto e Monastero francescano di Frati e di Suore, di diritto pontificio o di diritto diocesano, che segue la Regola del Terz’Ordine Regolare di San Francesco, può essere membro effettivo della CFI-TOR. Per aderire alla CFI-TOR, Il/la Ministro/a Generale invia una richiesta formale scritta al Consiglio allegando documento attestante se l’istituto è di diritto diocesano oppure di diritto pontificio.
Un istituto o monastero può rinunciare ad essere membro della CFI-TOR con l’inoltro della comunicazione scritta da parte del(la) Ministro/a Generale. Questo comporta la perdita della voce attiva e passiva in seno alla CFI-TOR.
Qualsiasi gruppo religioso francescano ammesso dal Consiglio può essere membro associato della CFI-TOR in conformità all’articolo 9.2.15.
5.1. promuovere fra gli istituti e monasteri stessi del Terz’Ordine Regolare di San Francesco, in tutto il mondo, una vera comunione favorendo la vita e la spiritualità francescana, secondo lo spirito e i contenuti della Regola e dei suoi valori fondamentali, basati sul Vangelo e in accordo con gli insegnamenti della Chiesa. (cfr. 4.1.)
5.2. creare e mantenere la solidarietà fra gli istituti e i monasteri membri attraverso i mezzi seguenti:
5.2.1. l’aiuto reciproco a livello spirituale e materiale;
5.2.2. la collaborazione nell’apostolato;
5.2.3. l’informazione e comunicazione scambievoli;
5.2.4. l’aiuto nella formazione dei membri;
5.2.5. l’attenzione particolare verso gli istituti e i monasteri poco numerosi o più isolati;
5.2.6. a creazione e il sostegno a Federazioni francescane sia regionali o nazionali, oppure organizzazioni, ovunque una o più di questi mezzi sono richiesti;
5.3. collaborare con il Primo e il Secondo Ordine e con il Terzo Ordine Francescano Secolare;
5.4. incoraggiare e diffondere le ricerche relative alla spiritualità e alla storia del Francescanesimo;
5.5. rappresentare gli istituti e i monasteri membri di questa CFI-TOR nella Chiesa, nella famiglia francescana, nel mondo;
5.6. sostenere o prendere l’iniziativa di sforzi per la salvaguardia dei diritti universali di ogni
persona umana secondo il Vangelo, con particolare riguardo al rispetto per la vita, la libertà, la
giustizia, la pace e per l’ambiente.
5.7 Contributo annuale: Al fine di realizzare gli obiettivi sopra menzionati, è richiesto un contributo volontario annuale, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio.
La CFI-TOR si impegna a rispettare e a garantire l’autonomia di ogni istituto e monastero membro e l’indipendenza di ogni federazione di istituti e monasteri francescani.
Capitolo II · L'Assemblea Generale
8.1.1. Membri di diritto (ex-officio):
8.1.2. Membri invitati:
Questi sono membri associati della CFI-TOR come definito in 4.2., o altri partecipanti come definito in 8.3.3. Questi membri non hanno diritto di voto.
L’Assemblea Generale è l’organo che prende le decisioni ed è l’organo legislativo della CFI-TOR.
8.2.1. dà direttive per la realizzazione degli obiettivi della CFI-TOR (Cf. 5);
8.2.2. propone la costituzione di commissioni per eseguire particolari compiti;
8.2.3. formula e approva le decisioni in materia di interesse generale;
8.2.4. elegge
8.2.5. prende in esame le relazioni presentate dal Consiglio e dalle commissioni, e può formulare qualsiasi osservazione o raccomandazioni ritenute necessari;
8.2.6. esamina i resoconti e i bilanci della CFI-TOR , con diritto di decisione su di essi;
8.2.7. può modifiche gli Statuti. In tal caso è richiesta la maggioranza qualificata, cioè 2/3 dei voti (cfr. 12);
8.2.8. può sciogliere la Conferenza. Anche in questo caso è richiesta la maggioranza qualificata, cioè 2/3 dei voti; (cfr. 13)
8.2.9. può convocare una Assemblea Generale straordinaria, tenendo presente quanto segue:
a) se 1/3 dei membri presenti all’Assemblea Generale chiede la convocazione di una Assemblea Generale straordinaria, tale mozione dovrà essere oggetto di una votazione immediata nel corso della medesima Assemblea Generale. Per decidere se convocare un’Assemblea Generale straordinaria, è necessario la maggioranza qualificata (2/3) di voti favorevoli;
b) in alternativa, l’Assemblea Generale può rinviare i suoi lavori ad altra sessione, entro un periodo di tempo inferiore al periodo normale previsto fra due Assemblee Generali ordinarie; c) inoltre, al di fuori del tempo abituale, 1/3 degli istituti e monasteri membri può far richiesta di convocare una Assemblea Generale straordinaria.
8.3.1. L’Assemblea Generale si riunisce ogni quattro anni. 8.3.2. Il (La) Presidente convoca e presiede l’Assemblea Generale fino alla fine di essa e/o l’installazione del (la) nuovo (a) Presidente (cfr. Can. 179).
8.3.3. Con approvazione anteriore o su invito del Consiglio, altre persone possono assistere
all’Assemblea Generale.
8.3.4. Nella sessione di apertura, l’Assemblea Generale approva le regole di condotta delle proprie riunioni.
8.3.5. l (La) Presidente uscente presiede le elezioni secondo il procedimento descritto in 9.4 e
proclama il(la) nuovo(a) Presidente, salvo il caso in cui esso(a) viene rieletto(a). In questo caso
il(la) Vice-Presidente uscente proclama l’elezione.
8.3.6. Nelle votazioni relative a una decisione è richiesta la maggioranza assoluta; se dopo due scrutini si ottiene parità di voti, il (la) Presidente con il suo voto può dirimere la questione (cfr. Can. 119,2). 8.3.7. I verbali sono redatti sotto la responsabilità del(la) Segretario(a) Generale, e firmati dal(la) Presidente e dal(la) Segretario(a) generale.
Capitolo III · Il Consiglio
9.1.1. Il Consiglio è composto dal/dalla Presidente e da cinque Consiglieri/e (cfr. 8.2.4).
9.1.2. I membri attivi possono proporre i loro candidati(e) per l’assemblea generale direttamente e/o attraverso le Federazioni nazionali, secondo le modalità stabilite dal Consiglio.
9.2.1. Il Consiglio è l’organo esecutivo della CFI-TOR. Compete ad esso porre in essere le decisioni e le delibere dell’Assemblea Generale. È responsabile del suo mandato davanti all’Assemblea Generale.
9.2.2. l(la) Presidente, il(la) Vice-Presidente, e il(la) Segretario(a) Generale costituiscono l’organo
di coordinamento del Consiglio. Compete ad essi(e) attuare le risoluzioni e le linee guida del Consiglio e portare avanti gli affari correnti.
9.2.3. Sempre nel rispetto degli Statuti e degli orientamenti dell’Assemblea Generale, il Consiglio può stabilisce il proprio programma e metodo di lavoro per svolgere le riunioni di consiglio.
9.2.4. Il Consiglio è una entità con responsabilità condivise. Il(La) Presidente, in particolare, ha il compito di incoraggiare e mantenere tale corresponsabilità. Il(La) Presidente è responsabile in primo luogo davanti a tutta la CFI-TOR, in modo particolare, davanti all’Assemblea Generale.
9.2.5. Il consiglio determina l’ammontare del contributo annuale.
9.2.6. Il Consiglio stabilisce la data e l’ordine del giorno dell’Assemblea Generale, ed è responsabile per la sua preparazione (cf. 8.2.6.).
9.2.7. Il(La) Presidente del Consiglio presiede l’Assemblea Generale.
9.2.8. Il Consiglio deve presentare all’Assemblea Generale il resoconto, documentato, relativo alla propria attività, all’attività del Segretariato, dell’economato e di qualsiasi comitato. Questi resoconti devono coprire l’intero periodo a partire dall’ultima Assemblea Generale.
9.2.9. Compete al Consiglio dare le direttive al Segretariato e all’Economato. Può anche affidare impegni a comitati suggeriti dall’Assemblea Generale.
9.2.10. Il Consiglio può anche autorizzare la costituzione di comitati.
9.2.11. Ordinariamente, il(la) Presidente rappresenta la CFI-TOR nelle circostanze e nelle situazioni che lo esigono. In caso di impedimento da parte del/della presidente o del/della vice-presidente, il(la) Presidente può delegare un altro membro del Consiglio o il/la segretario/a generale per rappresentarlo/la.
9.2.12. Il consiglio nomina l’economo(a) e il(la) Segretario(a) generale.
9.2.13. Il Consiglio è responsabile affinché il resoconto finanziario venga presentato all’Assemblea Generale. Il resoconto finanziario è redatto dall’economo e deve comprendere i precedenti quattro anni.
9.2.14. Nel corso della riunione annuale del Consiglio, l’Economo(a) presenta la relazione finanziaria annuale per l’esercizio trascorso che deve essere approvato.
9.2.15. Il Consiglio può ammettere in qualità di membri associati nuovi gruppi francescani, non ancora riconosciuti ufficialmente come istituti o monasteri religiosi, sulla base dei seguenti criteri di ammissione:
9.2.16. In circostanze molto particolari, il Consiglio può convocare una Assemblea Generale straordinaria. Durante tale Assemblea, non ci saranno elezioni.
9.2.17. Il Consiglio è responsabile per la conservazione del materiale d’Archivio che si trova presso l’ufficio CFI-TOR e presso St. Bonaventure University in USA.
9.3.1 Il Consiglio si riunisce almeno una volta all’anno e ogni volta che il(la) Presidente o almeno quattro membri lo ritengano necessario.
9.3.2 Il(la) Segretario(a) Generale, a nome del(la) Presidente, convoca i membri del Consiglio per la riunione e invia loro l’ordine del giorno.
9.3.3 Il quorum per le riunioni del Consiglio è di quattro membri (2/3).
9.3.4 Il(la) Presidente presiede le riunioni del Consiglio. Qualora ne fosse impedito(a) sarà sostituito(a) dal(la) Vice-Presidente.
9.3.5 Ordinariamente, le decisioni e le delibere tra i membri del Consiglio sono prese per unanimità di consenso. Nel caso in cui è impossibile raggiungere il consenso, il(la) Presidente o chi lo(la) sostituisce farà passare alla votazione. In tali casi è richiesta la maggioranza qualificata (2/3).
9.3.6 I verbali delle riunioni del Consiglio saranno redatti sotto la responsabilità del(la) Segretario(a) Generale e, previa approvazione del Consiglio, saranno firmati dal(la) Presidente e dal(la) Segretario(a) Generale. Informazioni saranno inviate a tutti gli Istituti e monasteri membri della CFI-TOR e alle Federazioni Francescane nazionali.
9.3.7 Il(la) Presidente o il(la) Segretario(a), in accordo con il(la) Presidente, può invitare
osservatori alle riunioni del Consiglio con l’approvazione o a richiesta del Consiglio.
9.3.8. Il/la Segretario(a) Generale di una organizzazione Francescana o un esperto può assistere alle riunioni del Consiglio in qualità di osservatore, dietro richiesta scritta al Consiglio e sua approvazione.
9.3.9. Il Consiglio può riservarsi il diritto di tenere sessioni chiuse.
9.4.1. Tutte le elezioni si fanno per voto secreto.
9.4.2. La durata del mandato dei membri del Consiglio è di quattro anni, ed è rinnovabile una sola volta.
9.4.3 Nell’elezione del(la) Presidente, che deve risiedere a Roma o nelle zone limitrofe, è richiesta la maggioranza qualificata (2/3) di voti ai primi due scrutini. Al terzo scrutinio è richiesta la maggioranza assoluta (la metà più uno). Se fosse necessario un quarto scrutinio, si voterà per i due candidati che nel terzo hanno avuto maggior numero di voti, oppure, se fossero più di due, per i due più anziani di età; se dopo il quarto scrutinio i candidati ottengono parità di voti, sarà considerato eletto il più anziano di età (cfr. Can. 119,1).
9.4.4. Gli scrutini per l’elezione dei(delle) consiglieri (e), devono svolgersi in due elezioni separatamente. In ambedue è richiesta la maggioranza assoluta. Il primo scrutinio è per i(le) consiglieri(e) che risiedono a Roma o nelle zone limitrofe. Dopo due scrutini inefficaci si voterà per i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, oppure, se fossero più di due, per i due più anziani; se dopo il terzo scrutinio i candidati ottengono parità dei voti, sarà considerato eletto il più anziano di età (cfr. Can. 119,1).
9.4.5 Nella seconda elezione si eleggeranno tre consiglieri(e) tra tutte le persone nominate e che sono rimaste sulla lista. Dopo due scrutini inefficaci si voterà per i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, oppure, se fossero più di due, per i due più anziani; se dopo il terzo scrutinio i candidati ottengono parità dei voti, sarà considerato eletto il più anziano di età (cfr. Can. 119,1).
9.4.6. A tempo opportuno, il(la) Presidente con il voto deliberativo del Consiglio procede alla nomina del(la) Segretario(a) Generale che, al momento della nomina, non è Ministro/a Generale, sulla base delle candidature proposte dagli Istituti e monasteri membri effettivi e/o dalle Federazioni francescane nazionali. Nel caso di parità di voti è decisivo il voto del(la) Presidente (cfr. 8.3.6 e 9.1.2.). Il(la) segretario(a) generale partecipa alle riunioni del consiglio senza voto deliberativo.
9.4.7. Alla loro prima riunione, il consiglio elegge uno/a deI/delle consiglieri/e come Vice-Presidente che deve essere ministro/a generale e risiedere nelle zone limitrofe di Roma.
9.4.8. In caso di dimissioni o di decesso del(la) Presidente, il(la) Vice-Presidente lo(la) sostituisce fino all’Assemblea Generale successiva. Il Consiglio nomina un nuovo membro secondo le norme dell’articolo 9.4.9.
9.4.9. In caso di dimissioni o di decesso di un membro del Consiglio, questo sarà sostituito da colui/lei che ha ottenuto il maggior numero di voti nell’ultima Assemblea Generale (cfr. 8.2.4.). Se il(la) Segretario(a) Generale o l’economo(a) deve essere sostituito(a), il(la) Presidente del Consiglio nomina il(la) nuovo(a) Segretario(a) Generale o l’economo(a) a seguito del voto deliberativo del Consiglio. (cfr. 9.4.6)
Capitolo IV · Il Segretariato
10.2.1. L’incarico di Segretario(a) Generale richiede un impegno a tempo pieno al servizio degli obiettivi della CFI-TOR.
10.2.2. Il(la) Segretario(a) Generale ha la responsabilità del Segretariato e della scelta degli assistenti segretari. (cfr. 10.1.b.)
10.2.3. Il(la) Segretario(a) Generale riceve il suo mandato dal Consiglio e lavora in stretta collaborazione con il(la) Presidente. Il suo mandato è di quattro anni, rinnovabile quando approvato dal Consiglio.
10.2.4. Il(la) Segretario(a) Generale è l’agente esecutivo permanente del Consiglio. Il suo compito è promuovere iniziative, programmare, realizzare e coordinare le varie attività approvate dalla CFI.TOR, secondo le direttive del Consiglio. Dirige e coordina giorno per giorno gli affari correnti della Conferenza.
10.2.5. Attraverso il Segretariato, il(la) Segretario(a) Generale: a) provvede ai servizi materiali per l’Assemblea Generale, per il Consiglio, e per i Comitati; b) provvede alle informazioni e ai documenti per gli Istituti e monasteri membri e per le Associazioni Francescane nazionali.
10.2.6. Ogni anno il(la) Segretario(a) Generale presenta al Consiglio una relazione sulle attività del segretariato.
Capitolo V · Economato
si assume la responsabilità della gestione finanziaria dell’organizzazione e ne risponde nei confronti del consiglio, dell’assemblea generale e dello Stato Italiano.
11.3. Il controllo delle spese ordinarie spetta al(la) Presidente, o al(la) Vice-Presidente, e al(la)
Segretario(a) Generale; qualsiasi spesa straordinaria richiede il consenso del consiglio.
11.4. L’economo(a) deve presentare annualmente al Consiglio la relazione sulla situazione finanziaria (cfr. 9.2.14). Ad ogni Assemblea Generale ordinaria presenterà una relazione approvata dal Consiglio sul periodo trascorso dall’ultima Assemblea Generale (cfr.8.2.6. e 9.2.13).
11.5. Il Consiglio designerà le persone abilitate a firmare gli assegni bancari. Avranno questa autorità l’economo(a), il(la) segretario(a) generale, e almeno un membro del Consiglio.
Capitolo VI · Disposizioni Generali
CFI-TOR
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